RICONOSCIMENTO DELLA DOP, IGP e STG 
          DOP - Denominazione di Origine Protetta 
          La DOP  nasce (insieme alla IGP) nel 1992 grazie al Regolamento CEE 2081/92 della  Comunità Europea, ed è valida solamente per i prodotti agroalimentari (vini e  bevande alcoliche esclusi). È quella che impone le norme più stringenti in  assoluto, e quindi è quella che garantisce più di tutte la qualità 
  La DOP  offre garanzie su diversi livelli del processo produttivo: origine, provenienza  delle materie prime, localizzazione e tradizionalità del processo produttivo.  
            I prodotti certificati DOP offrono infatti: 
          
            
              -  Serietà,  in quanto sono prodotti regolamentati da leggi italiane e comunitarie;
 
              -  Tracciabilità,  poiché i prodotti provengono da una zona geografica delimitata;
 
              -  Legame  con il territorio, poiché i prodotti sono ottenuti attraverso metodi  tradizionali, presentano peculiari caratteristiche dovute ad un intimo legame  tra il prodotto ed un territorio con caratteristiche geologiche, agronomiche e  climatiche inimitabili;
 
              -  Tipicità  ovvero rispetto del metodo di produzione tradizionale e dei metodi di  fabbricazione che preservano la tipicità del prodotto;
 
             
           
          Per poter ricevere l'appellativo devono sussistere due  condizioni irrinunciabili, specificate dall'articolo 2 di tale regolamento: 
  1) Le particolari qualità e caratteristiche del prodotto  devono essere dovute, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico  del luogo d'origine. 
  Per "ambiente geografico" la legge intende non  solo i fattori naturali ma anche quelli umani, quindi le conoscenze e le  tecniche locali.  
  Una esemplificazione di ciò è la   Mozzarella di Bufala Campana, dove gli strumenti utilizzati,  l'abillità e l'esperienza dell'operatore, i tempi, le modalità operative, hanno  potuto creare un prodotto davvero unico. 
            2) La produzione delle materie prime e la loro  trasformazione fino al prodotto finito devono essere effettuate nella regione  delimitata di cui il prodotto porta il nome. 
            In altre parole: un formaggio DOP deve essere fatto con  latte di vacche allevate in zona, così come un salume DOP deve essere ricavato  dai suini locali.  
          Acquistando un prodotto DOP siamo certi riguardo la  provenienza degli ingredienti che lo compongono: questa informazione è  importante per quei prodotti le cui qualità sono, per un motivo o per l'altro,  sensibili a questo fattore, come l'olio extravergine di oliva. 
            Ogni prodotto DOP, per diventare tale, deve rispettare un  disciplinare di produzione che vincola tutte le fasi della produzione e della  trasformazione. 
            Generalmente tutti i prodotti DOP hanno un consorzio di  tutela, ovvero un organismo composti da produttori e/o trasformatori aventi  come scopo la tutela, la promozione e la valorizzazione dello stesso. Essi  hanno anche un ruolo di informazione al consumatore e di vigilanza sulle  produzioni. Salvaguardano inoltre il prodotto da abusi, atti di concorrenza  sleale, contraffazioni ed uso improprio della denominazione. 
            
          IGP - Indicazione Geografica Protetta 
              
La certificazione IGP è la "sorella minore" della  DOP, poiché prevede norme molto meno stringenti rispetto a quest'ultima, che si  realizzano in un legame con il territorio molto più blando e con disciplinari  di produzione molto più flessibili.  
Questa certificazione è molto meno utile rispetto alla DOP  poiché, di fatto, nessuna caratteristica importante del prodotto è garantita al  100%. Tuttavia, anche la IGP  ha una certa importanza se considerata con cognizione di causa. 
            Per potersi fregiare di questo titolo un prodotto deve avere  le seguenti caratteristiche: 
            1) Essere originario di tale regione; 
            2) Una determinata qualità, la reputazione o un'altra  caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica;  
            3) La produzione e/o trasformazione e/o elaborazione devono  avvenire nell'area geografica determinata; 
          Differenze con la   DOP 
          Le differenze riguardano i punti 2) e 3) in quanto mentre la DOP deve avere un forte legame  con il territorio, la IGP  ne impone uno più blando: è sufficiente che una determinata qualità (e non la  qualità dell'alimento) sia attribuibile all'origine geografica. 
  Al punto 3) troviamo la differenza più importante tra i  prodotti DOP e IGP, che rende quest'ultima molto meno efficace per quanto  riguarda le garanzie che offre ai consumatori. Infatti nulla ci garantisce  riguardo la provenienza delle materie prime, in quanto per ottenere la  certificazione è sufficiente che il prodotto venga trasformato o elaborato  nell'area interessata. Quindi la certificazione da sola non basta per garantire  l'origine delle materie prime, ma occorre conoscere le caratteristiche del  singolo prodotto certificato.  
  Per esempio, le nocciole del Piemonte IGP provengono  dall'area geografica determinata (questa caratteristica è imposta dal  disciplinare di produzione) e non richiedono una particolare lavorazione: in  questo caso l'IGP ne certifica la provenienza. In altri casi questo non  avviene, è il caso di un prosciutto che beneficia di una certa fama ed è  elaborato in una zona geografica precisa secondo metodi locali, ma con una  materia prima proveniente da un'altra regione. 
            La IGP,  quindi, va integrata con conoscenze specifiche riguardo il prodotto in  questione. 
            
          STG - Specialità Tradizionale Garantita  
              
Accanto alle DOP e alle IGP, la comunità europea ha previsto  anche altre certificazioni, che però non hanno riscosso particolare successo a  causa della loro eccessiva "genericità" che di fatto le rende inutili  in quanto garantiscono ben poco al consumatore. La STG è la più importante.  
Questa certificazione nasce con l'obiettivo di tutelare e  definire alcune produzioni non legate al territorio, introducendo così il  concetto di "specificità" di un prodotto alimentare, ovvero  "l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto  agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla  stessa categoria".  
La specificità delle produzioni viene legata alla ricetta o  a particolari metodiche di produzione, e non alla zona di origine anche se  viene sempre richiesto un requisito di tradizionalità 
Una volta approvato il disciplinare di produzione chiunque,  indipendentemente dalla propria localizzazione nell’Unione Europea, aderisca a  questo può fregiarsi dell'attestazione di specificità. In parole povere, se  esistesse la certificazione STG dei tortellini alla bolognese, un tedesco  potrebbe produrli attenendosi alla ricetta tradizionale specificata nel  disciplinare utilizzando farina, carne di maiale e formaggio tedeschi. Questo è  il motivo per cui questa forma di tutela non ha riscontrato il successo delle  DOP e IGP. 
Attualmente il formaggio a pasta filata Mozzarella è stato  registrato come STG. Il consumatore dovrà quindi abituarsi a distinguere tra il  prodotto DOP "Mozzarella di Bufala Campana" e il prodotto  "mozzarella STG" che potrà essere ottenuto in Francia, in Germania ed  in qualunque altro paese dell’UE. La conseguenza di ciò è che altri produttori  europei sono legittimati ad appropriarsi di denominazioni tipiche italiane,  facendo concorrenza agli stessi produttori italiani e provocando l'affievolirsi  degli stretti legami che da sempre uniscono le denominazioni ai nostri prodotti  tradizionali. 
            
          Procedure per il riconoscimento della DOP, IGP e SGT 
          Per conseguire una DOP o IGP o SGT i produttori devono  associarsi con un atto pubblico, nel quale tra gli scopi sociali deve essere  presente la volontà di registrazione del prodotto.  
            L'associazione deve allora predisporre uno specifico  disciplinare di produzione comprendente il nome del prodotto o alimento, il  logo, la descrizione (materie prime, principali caratteristiche fisiche,  chimiche, microbiologiche, organolettiche), la delimitazione dell'area  geografica, gli elementi comprovanti la provenienza del prodotto dall'area  geografica individuata, gli elementi che giustificano il collegamento con  l'ambiente geografico, la descrizione del metodo di ottenimento, i riferimenti  sulle misure di controllo e gli elementi specifici dell'etichettatura. 
            La domanda deve essere quindi presentata in bollo al Mipaf,  (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) che entro 30 giorni accerta  l'idoneità del soggetto richiedente e controlla che il materiale pervenuto sia  esaustivo e completo. A questo punto il Mipaf concorda una riunione con  l'associazione richiedente, la   Regione e la   Camera di Commercio per verificare la rispondenza del  disciplinare proposto agli usi locali e costanti previsti dal Reg. CE 2081/92  (per Dop e Igp) e dal Reg. CE 2082/92 (per Stg). Durante questa riunione, se la  verifica ha esito positivo, viene preparata la domanda di registrazione  corredata della necessaria documentazione, da inviare alla Commissione Europea.  
            La   Commissione Europea procede allora ad un esame formale della  richiesta e, nel caso in cui le sue conclusioni siano positive, pubblica sulla  Gazzetta Ufficiale della Comunità europea gli elementi essenziali della  domanda. 
            La pubblicazione vale come notifica della domanda per gli  interessati all'accettazione o al rifiuto della stessa. Entro sei mesi dalla  data di tale pubblicazione, e qualora non fossero state presentate opposizioni,  la denominazione o la indicazione viene iscritta in un registro e l'iscrizione  viene notificata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
            I Loghi 
            Con il Regolamento della Commissione europea n. 1726/98 la UE ha adottato un nuovo logo  comunitario per identificare i prodotti agricoli ed alimentari i cui nomi sono  stati registrati con la   Denominazione di origine protetta (DOP) o di Indicazione  geografica (IGP).  
            Questi loghi sono stati realizzati in tutte le lingue e la  grafica, identica per entrambe le denominazioni (DOP e IGP), si ispira alle dodici  stelle che costituiscono il simbolo dell'Unione europea e mantiene i colori  giallo e blu propri dell'Europa. 
            
            
          I Controlli 
          Dopo l'approvazione dei Reg. n. 2081/92 e n. 2082/92  riguardanti il riconoscimento comunitario dei marchi di qualità, il legislatore  italiano è intervenuto in materia di vigilanza, affidando a delle strutture di  controllo il compito di garantire che i prodotti certificati rispondano ai  requisiti del disciplinare. Inoltre attraverso l'emanazione di vari decreti,  dal 1998 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha disposto le  modalità con cui devono essere effettuati i controlli da parte dell'Autorità  Nazionale competente e le procedure che riguardano l'autorizzazione degli  Organismi di controllo privati. 
  In riferimento all'attività di controllo di ciascuna  denominazione, la procedura tecnica da seguire, che comprende tutto il segmento  produttivo fino all'immissione al consumo, deve prevedere tra l'altro,  accertamenti relativi al controllo: 
          
            
              -  dell'origine della materia prima presso le  aziende agricole produttrici; - della quantità e della qualità della materia  prima;
 
              -  della  metodologia di trasformazione della materia prima, rispettosa del legame con il  territorio;
 
              -  del  rapporto tra quantità di materia prima avviata alla trasformazione e quantità  di prodotto trasformato ottenuto, nell'ambito della zona di produzione;
 
              -  della  conformità analitica ed organolettica del prodotto ai parametri stabiliti dal  disciplinare di produzione;
 
              -  dell'etichettatura
 
             
           
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