Tracciabilità
Introduzione
Un numero sempre maggiore di imprese del comparto agroalimentare
si è dotato di un sistema di rintracciabilità interno,
o comunque riferito alla parte di filiera di competenza, ma c’è
e ci sarà sempre più e con urgenza l'esigenza di poter
documentare l'intera catena agroalimentare da monte a valle, dal
produttore al consumatore, dalla coltivazione, alla lavorazione/trasformazione
fino alla vendita.
L'Unione Europea, con l'approvazione
del Reg. CE n° 178 del 28.01.2002, rende obbligatoria a partire
dal 1° gennaio 2005 la rintracciabilità agroalimentare,
definendola come la possibilità di ricostruire e seguire
il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato
alla produzione animale o di una sostanza destinata a far parte
di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione,
della trasformazione e della distribuzione.
In Italia, la Norma UNI 10939 del 2001 la definisce come la capacità
di ricostruire la storia di un prodotto delle sue trasformazioni
con informazioni documentale.
Le imprese scelgono la rintracciabilità non solo per ottemperare
a norme obbligatorie, ma soprattutto come strategia di sviluppo
per vari obbiettivi.
L'ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura)
promuove l'adozione di sistemi di tracciabilità da parte
delle imprese agroalimentari e delle loro associazioni supportando
le stesse dal punto di vista tecnico, sviluppando ed attivando con
esse progetti pilota di introduzione di un sistema di tracciabilità.
Che cos'è la tracciabilità
di filiera
Il tema della sicurezza alimentare
e degli strumenti per garantirla sono ormai da tempo al centro del
dibattito sia politico sia degli operatori della filiera agroalimentare.
E’ in questo ambiente che si parla di rintracciabilità
o tracciabilità di filiera.
Per quanto dice la legislazione, ad oggi non vi sono delle norme
che regolano in maniera chiara la tracciabilità di filiera,
anche se vi è una distinzione tra rintracciabilità
cogente (obbligatoria) e rintracciabilità volontaria.
La rintracciabilità cogente è obbligatoria dal 2005
cosi come previsto dal Reg. CEE 178/2002 il quale prescrive che
tutti gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono
essere in grado di individuare la provenienza di tutti gli elementi
utilizzati in un determinato processo produttivo e la relativa destinazione
del prodotto finito. A tal fine tali operatori devono adottare sistemi
e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità
competenti le informazioni inerenti tutta la filiera.
Per quanto concerne la rintracciabilità volontaria detta
tracciabilità di filiera non esiste una normativa cogente,
ma solo un richiamo nella legge d’orientamento (Dec. Lgs 228/2001)
riguardante la promozione da parte dello Stato dei sistemi di rintracciabilità.
Essenzialmente la rintracciabilità volontaria si basa sulla
norma di riferimento UNI 10939: 2001, che definisce i principi e
specifica i requisiti per adottare un sistema di tracciabilità
in cui si possa documentare la storia del prodotto e individuare
le relative responsabilità.
Definizione di rintracciabilità
o tracciabilità di filiera:
- è la capacità di ricostruire
la storia e di seguire l’utilizzo di un prodotto mediante
identificazioni documentate relativamente ai flussi materiali
ed agli operatori di filiera (Norma UNI 10939).
- è l'identificazione delle aziende
che hanno contribuito alla formazione di un dato prodotto alimentare,
basata sul monitoraggio dei flussi materiali dal produttore
della materia prima al consumatore finale (linee guida UNIONCAMERE).
Inoltre, con il termine di tracciabilità
si intende il processo informativo che segue il prodotto da monte
a valle della filiera produttiva; mentre per rintracciabilità
si intende il processo inverso che permette di risalire da valle
a monte le informazioni distribuite lungo la filiera.
In base alle definizioni sopra citate, il controllo della filiera
diventa credibile solo se tracciabile, in pratica documentabile
ed esteso a tutta la filiera produttiva, quindi l'elemento indispensabile
della filiera e l’insieme delle aziende che contribuiscono
alla realizzazione del prodotto.
Ai fini della tracciabilità, non è fondamentale individuare
l’origine geografica o il luogo di trasformazione e/o confezionamento
del prodotto, ma il nome delle aziende che hanno partecipato alla
produzione che ne sono direttamente responsabili.
La tracciabilità deve essere riferita ad ogni singola porzione
di prodotto, e deve consentire di risalire ad ogni azienda che ha
avuto un ruolo nella formazione di tale porzione.
I benefici derivanti dall’adozione di un sistema di rintracciabilità
sono molteplici e riguardano sia i consumatori e sia le imprese.
Tali benefici possono essere sintetizzati nel seguente modo:
Rintracciabilità
cogente
- Benefici per i consumatori:
- protezione della sicurezza alimentare
attraverso il ritiro dei prodotti in caso di emergenza;
- protezione della salute pubblica tramite
il ritiro delle produzioni alimentari dalla vendita;
- prevenzione delle frodi;
- controllo delle malattie trasmissibili
dagli animali;
- controllo della salute degli animali.
- Benefici per le imprese:
- adeguamento alla legislazione;
- capacità di adottare azioni rapide
per ritirare dal commercio prodotti pericolosi e salvaguardare
l'immagine aziendale;
- riduzione dei costi per un eventuale ritiro
di prodotti dal commercio.
Rintracciabilità
di filiera o volontaria
- Benefici per i consumatori
- aumento delle garanzie sulla identificazione
di determinati ingredienti presenti nei vari prodotti alimentari.
- permette una vasta scelta tra alimenti
prodotti in zone e con modalità diverse;
- disponibilità immediata delle
informazioni riguardanti la filiera e semplificazione dei
controlli.
- Benefici per le imprese:
- possibilità di differenziarsi sul mercato;
- possibilità di garantire la veridicità
delle informazioni;
- diminuzione dei costi dell’organizzazione
interna della filiera;
- riduzione delle informazioni da registrare
poiché presenti nel sistema informativo di filiera;
- agevola la scelta dei fornitori e il
monitoraggio dei clienti.
Metodi e procedure
Per realizzare un sistema di tracciabilità della filiera,
bisogna innanzi tutto identificare le aziende che contribuiscono
alla formazione del prodotto (flow-sheet). Questo sistema, fornisce
l’identità di tutte le aziende della filiera, identifica
il percorso della materia prima, degli additivi
e le relative aziende fornitrici.
Successivamente occorre definire un modello organizzativo, che deve
essere adottato da tutte le aziende, bisogna individuare un nodo
di coordinamento sul quale devono convergere tutte le informazioni
utili a identificare, monitorare e registrare i dati relativi ai
flussi materiali che formano il prodotto.
Il nodo di coordinamento ha il compito di coordinare ed effettuare
la raccolta dei dati, verificare il rispetto delle regole sulla
tracciabilità, rispondere alle richieste d’informazione
fatte da clienti, autorità ispettiva, consumatori, enti di
certificazione. Un supporto utile per la gestione della tracciabilità
è la realizzazione di una rete informatica, infine la sede
del nodo di coordinamento può essere localizzata presso un’azienda
della filiera o presso un’azienda esterna alla filiera stessa.
Molto utile, ai fini della tracciabilità,
è l’adozione un sistema d’individuazione e monitoraggio
dei flussi materiali, tale sistema si basa sulla valutazione di
quantità di prodotto, che sono identificati con il termine
di "lotti". Con questo sistema d’identificazione,
si è in grado di conoscere quali sono state le aziende che
hanno contribuito alla realizzazione di un preciso lotto di prodotto
finito.
Alle indicazioni qualitative e quantitative dei lotti si possono
aggiungere elementi in grado di rendere l’identificazione
più completa e certa; tali elementi possono essere i documenti
contabili (documenti di trasporto, fatture), dati relativi ad analisi
chimiche dei materiali ecc.; tali supporti sono utili ai fini della
tracciabilità dei lotti, ma non sono mai un elemento indispensabile.
Un punto molto critico del sistema
di tracciabiltà e quello della produzione di materie prime
alimentari presso le aziende; infatti, è in questo punto
che si possono verificare delle introduzioni di prodotti non tracciati.
Un sistema utile per evitare tali intromissioni è l’adozione
di un metodo di verifica della congruità fra materie prime
prodotte e potenzialità produttiva dell’azienda (ciò
può avvenire verificando le superfici coltivate, la capacità
delle stalle, il numero di piante in produzione, ecc. o sull’analisi
delle rese medie della zona interessata).
Al termine del processo produttivo
della filiera si ottiene un prodotto tracciato che va identificato.
L’identificazione può essere fatta in modo generico
adottando un logo evocativo della filiera, con la possibilità
di risalire alle aziende della filiera stessa tramite il nodo di
coordinamento. Oppure indicando sulla confezione finale tutte le
aziende della filiera nel caso in cui il numero sia limitato, o
utilizzando dei codici a barre poiché consentono di inserire
una serie di dati occupando uno spazio limitato. Infine, un modo
molto efficace di identificazione si ha utilizzando una numerazione
progressiva delle confezioni di prodotto poiché tale sistema
attesta che il prodotto è seguito sino alla destinazione
finale.
In ultima analisi, il sistema di
tracciabilità dovrebbe essere sottoposto ad un disciplinare
di autocontrollo e di certificazione volontaria, con uno scambio
di dati tra le aziende delle filiera, il nodo di coordinamento e
l’organismo di certificazione.
Manuale di
tracciabilità
Il documento indispensabile per un corretto sistema di tracciabilità
è il Manuale di tracciabilità, esso è creato
dalle aziende della filiera e approvato da un organismo di certificazione.
Il secondo documento del sistema è il Regolamento di controllo,
predisposto dall’organismo di certificazione con riferimento
ad ogni filiera e al relativo manuale; tale regolamento deve contenere
le regole da adottare per le ispezioni.
Nel predisporre il manuale bisogna tener conto dei seguenti elementi:
Bisogna indicare la ragione sociale,
l'indirizzo, il responsabile di ciascun’azienda della filiera,
inoltre è utile riportare il testo del documento di accordo
fra le aziende della filiera e le dichiarazioni di ciascun’azienda
di aderire al sistema di tracciabilità e di rispettarne le
regole.
Devono essere identificati i responsabili
del sistema di tracciabilità con le rispettive mansioni ai
fini della tracciabilità.
- Schema o diagramma di tracciabilità
della filiera
Indicare in modo chiaro lo schema
del sistema di tracciabilità con tutte le aziende della filiera,
i vari passaggi e i vari punti di controllo e di rilevazione dei
dati.
- Convenzioni e verifiche metrologiche
Indicare le unità di misura
adottate per la valutazione delle quantità, i sistemi e gli
strumenti di misurazione.
- Sistema di rilevazione, elaborazione e archiviazione
dei dati di tracciabilità
Con riferimento al diagramma di
tracciabilità, si identificano i punti della filiera in corrispondenza
dei quali si deve effettuare la valutazione delle quantità.
Si specificano i sistemi di trasmissione, elaborazione e archiviazione
di tali dati.
- Modi e regole per la comunicazione del sistema
ai clienti e alle altre parti interessate
Precisare il modo (logo o frase)
da porre in etichetta dei prodotti confezionati, o nei documenti
di accompagnamento dei prodotti sfusi, o sui contenitori e lotti
di stoccaggio, o nei documenti di analisi e di registrazione dei
dati, per indicare che si tratta di un prodotto ottenuto in una
filiera tracciata. Tutti i documenti che portano questa indicazione
devono essere standardizzati in modo che tutte le aziende della
filiera usino lo stesso sistema.
- Sistema delle verifiche analitiche
Se la tracciabilità richiede
analisi specifiche, occorre indicare:
- i prodotti da analizzare e in quale punto
della filiera;
- il sistema di campionamento;
- il tipo di analisi e i relativi metodi;
- la scheda analitica da compilare, la sua
destinazione e le eventuali elaborazioni dei dati per ricavarne
utili informazioni.
- Sistema di verifica e di controllo
La tracciabilità di filiera
deve essere oggetto di verifica e controllo da parte delle aziende
che ne fanno parte e da parte dell'azienda che svolge il ruolo di
nodo di coordinamento. L’attività di verifica deve
accertare la corretta compilazione dei documenti previsti e trasmissione
dei dati; verificare inoltre che i prodotti tracciati siano trasferiti,
stoccati con un’identificazione certa in modo da essere distinguibili
dai prodotti non tracciati.
Le non conformità consistono
in errori di manipolazione o di registrazione che rendono non sicuramente
identificabile la produzione tracciata. In questi casi la porzione
o lotto di prodotto non identificabile deve essere escluso dalla
linea di tracciabilità. Tali non conformità devono
essere registrate e comunicate tempestivamente al nodo di coordinamento.
Formato dei documenti
Elencare i documenti, registri e schede che saranno adottati nel
sistema di tracciabilità, specificando le caratteristiche
e i dati che saranno registrati su tali documenti. |